Editoriale

Prima che sia davvero troppo tardi

(Foto ANSA/SIR)
04 Feb 2023

di Emanuele Carrieri

È necessario precisare subito un punto: non è una sanzione penale, non è vessazione, non è una pena aggiuntiva per chi sta scontando una condanna all’ergastolo. L’articolo 41 bis di cui si parla in questi giorni a causa delle vicende, da un lato di ordine pubblico, dall’altro politiche, legate al caso dell’anarchico Alfredo Cospito, è una norma dell’ordinamento penitenziario, ma non del Codice penale, proprio perché non riguarda la pena ma soltanto il regime carcerario, che può essere applicato tanto ai detenuti condannati quanto a quelli in attesa di giudizio. La norma ha uno scopo chiaro, preciso: evitare i contatti con le organizzazioni criminali operanti all’esterno, quelli fra appartenenti a una stessa organizzazione detenuti in un carcere e quelli fra appartenenti a diverse organizzazioni criminali. Nulla di più e nulla di meno. Per la rigidità delle prescrizioni carcerarie viene chiamato “carcere duro”: l’isolamento è pressoché totale, l’ora d’aria è limitata e sorvegliata, i colloqui con i familiari sono limitati sia per durata che per contatto. La disposizione venne introdotta nel 1986 dalla cosiddetta legge Gozzini – quella sui benefici ai condannati – per fronteggiare situazioni di pericolo interne al carcere, come per esempio, le rivolte. Dopo la strage di Capaci, in cui persero la vita il magistrato antimafia Giovanni Falcone, la moglie e gli uomini della scorta, il carcere duro fu esteso anche ai detenuti per mafia, poiché era provato che anche all’interno dei penitenziari i boss riuscivano a gestire i traffici e dare i loro ordini criminali. Non era più solamente una soluzione alle emergenze interne ai penitenziari ma anzitutto una norma con un fortissimo impatto sulla criminalità organizzata fuori dal carcere. Tale è stata l’efficacia che il 41 bis è stato al centro del famigerato “papello” sulla presunta trattativa fra Stato e mafia. In principio la legge aveva un carattere temporaneo, della durata di tre anni, ma nel 2002 il secondo governo Berlusconi abrogò la sua temporaneità e la rese stabile. Ma non solo: da allora è applicabile anche ai detenuti per terrorismo ed eversione. Il carcere duro può durare fino a un massimo quattro anni, ma è prorogabile ogni due. Cospito, l’anarchico che da oltre cento giorni di sciopero della fame ha perso 40 chili, protesta non solamente per sé ma anche per tutti gli altri detenuti: chiede di ritornare al regime carcerario ordinario, che ha conosciuto fino al maggio scorso, per dieci anni, da quando è stato arrestato e poi condannato a 10 anni e 8 mesi per aver ferito alle gambe un dirigente dell’Ansaldo Nucleare. Mentre scontava la pena, è stato condannato a 20 anni per due ordigni piazzati davanti alla caserma, sede della scuola allievi Carabinieri di Fossano, vicino Cuneo. Questa sentenza è stata poi annullata dalla Cassazione che ha riqualificato, aggravandolo, lo stesso fatto: strage per attentare alla sicurezza dello Stato. E così è incominciato un nuovo processo di appello nel quale l’accusa ha chiesto l’ergastolo. Il dibattimento è stato, però, interrotto in attesa che la Corte costituzionale stabilisca la legittimità della norma che impedisce il bilanciamento fra una attenuante e una aggravante: l’attenuante della tenuità del fatto – non ci sono stati morti né feriti – e l’aggravante della recidiva. Come nasce la tensione che ha portato a parecchi attentati, all’estero e in Italia, da parte di gruppi anarchici, e a un acceso dibattito politico? Tutto è iniziato nella scorsa primavera quando l’allora ministra della Giustizia Marta Cartabia ha firmato per Cospito, così come previsto dalle sue competenze, il regime carcerario più duro, previsto dal 41 bis dell’ordinamento penitenziario. Da quel momento, l’anarchico, trasferito da Terni nel carcere sassarese di Bancali, ha dato vita alla sua protesta, con lo sciopero della fame. C’è chi sollevato il quesito della costituzionalità del 41 bis, deflagrato poi nel dibattito pubblico all’indomani dell’arresto del boss stragista di “Cosa nostra” Matteo Messina Denaro. A ruota si è aggiunto quello dell’ergastolo ostativo di cui si discute da diverso tempo. Anche qui, però, occorre chiarire: l’ergastolo ostativo è una pena che non prevede l’uscita dal carcere né l’ammissione ai benefici penitenziari. Prima, era automatico per i condannati che non avessero collaborato con la giustizia, adesso invece la decisione è assegnata al giudice di sorveglianza. Con una sola eccezione: per i condannati che siano detenuti in regime 41 bis, l’ergastolo è in ogni caso ostativo. Eccolo il legame. Va da sé che la cancellazione del 41 bis è un appiglio per aggirare il fine pena mai automatico e così rimettere per tutti la decisione al giudice. Temi delicati sui quali bisognerebbe discutere a mente fredda, senza fare di Cospito un simbolo né considerare gli attentati di chi lo sostiene una pressione cui cedere o meno. Parecchi giuristi si sono espressi, pure in tempi non sospetti, anzitutto contro l’ergastolo ostativo, in virtù della norma costituzionale che contempla la riabilitazione del condannato come fine, altri sulla disumanità del 41 bis, a fronte di chi ribadisce che basterebbe dissociarsi per essere ammessi ai vari benefici e che l’efficacia del carcere duro nella lotta alla mafia è qui, sotto i nostri occhi. Quanto a Cospito, ora si deve decidere sul caso concreto, senza lasciare spazio a parole come cedimento e ricatto. Se – anche a causa dello sciopero della fame – il detenuto rischia la vita, lo Stato ha il dovere, irrinunciabile, di intervenire, in attesa della udienza in Cassazione sul merito della applicazione del 41 bis a un uomo definito pericoloso, ma senz’altro non tanto quanto Matteo Messina Denaro.

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