Immigrazione, il ddl del governo prevede una stretta su protezione e ricongiungimenti
L’ennesima ‘stretta’ del governo sull’immigrazione assume la forma di un disegno di legge e non di un decreto. Quindi le norme non entrano immediatamente in vigore ma dovranno prima essere approvate dal Parlamento. L’esecutivo, comunque, fa sapere che chiederà le procedure più rapide consentite dai regolamenti delle Camere. Il testo varato dal Consiglio dei ministri è ancora più restrittivo di quanto si prevedesse alla vigilia e comprende un’“ampia delega” al governo per l’attuazione dei recenti provvedimenti europei in materia (più restrittivi anch’essi).
Vediamo in sintesi i punti principali del ddl così come li sintetizza il comunicato di Palazzo Chigi che, sia pure tra virgolette, parla esplicitamente di “blocco navale”. In primo piano una “strategia di difesa dei confini” e requisiti “più stringenti” per la concessione della “protezione complementare” e per i ricongiungimenti familiari.
· Gestione delle crisi e interdizione delle acque territoriali: il ddl definisce “procedure specifiche per affrontare situazioni di afflusso massiccio e strumentalizzato di migranti, con la possibilità di interdire l’attraversamento delle acque territoriali a navi in presenza di minacce gravi per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale”.
· Disciplina del trattenimento: il ddl regola “in modo compiuto le modalità di trattenimento dello straniero nelle more delle procedure di esame della domanda di protezione”.
· Espulsione giudiziale: il ddl amplia “le ipotesi in cui il giudice, con sentenza di condanna, può disporre l’espulsione o l’allontanamento dello straniero” e prevede “una procedura accelerata per l’esecuzione delle espulsioni di stranieri detenuti”.
· Monitoraggio delle frontiere esterne: il ddl istituisce “un sistema di sorveglianza integrata che permette di agire preventivamente sulle rotte migratorie, rafforzando la cooperazione con le agenzie europee per il controllo dei confini marittimi e terrestri”.
· Procedura di rimpatrio alla frontiera: il ddl “introduce una procedura accelerata che si svolge direttamente presso i valichi o nelle zone di transito, permettendo l’allontanamento immediato dei soggetti provenienti da Paesi sicuri o con domande manifestamente infondate”.
· Protezione complementare: il ddl si propone di “evitare l’uso strumentale delle norme sui legami familiari”. A questo scopo specifica che “l’accertamento deve basarsi sulla natura effettiva dei legami, sulla durata del soggiorno nel territorio nazionale e sull’esistenza di legami familiari, sociali o culturali con il Paese d’origine, impedendo il rilascio del titolo in presenza di condanne per reati che comportano la pericolosità sociale del richiedente”.
· Ricongiungimenti familiari: qui il ddl delega al governo la definizione dei criteri per l’identificazione dei familiari che hanno titolo al ricongiungimento, “al fine di limitare l’abuso dello strumento e di garantire che l’accesso ai benefici sia riservato a chi versi in condizioni di oggettiva vulnerabilità e privo di adeguato sostegno nel Paese d’origine”.
· Accoglienza e revoca delle misure: il ddl stabilisce che le prestazioni di accoglienza vengano condizionate “all’effettiva permanenza del richiedente nel centro assegnato”. Allo stesso tempo “la violazione delle regole di convivenza o la disponibilità di mezzi economici sufficienti comporteranno la revoca immediata o l’obbligo di rifusione dei costi sostenuti dallo Stato”.
· Sanzioni e controlli: il ddl inasprisce “le sanzioni per l’inosservanza degli ordini di allontanamento” e rafforza “i poteri di accertamento della polizia giudiziaria per l’identificazione di chi occulta la propria identità o nazionalità”.




